Andrea Gamberi

È dal 2013 che si sente parlare di “fideiussioni nulle”.

Sono anni che si combattono battaglie in Tribunale per rendere inutili quei contratti e liberare le persone che hanno garantito i debiti di qualcun altro.

Qualche volta i garanti hanno vinto (ed hanno visto diventare carta straccia il contratto che avevano sottoscritto con la Banca), altre volte hanno perso, così vedendo confermata la loro responsabilità nel restituire il debito di un’altra persona.

Sono anni che si dibatte sulla cosa ma, fino al 30 Dicembre del 2021, non c’era stata nessuna linea guida per i Giudici.

Fino al 30 Dicembre 2021 ogni Magistrato poteva dire la sua.

Da quella data in poi, però, le cose dovrebbero cambiare.

Con questo articolo voglio spiegarti con parole semplici (ed evitando il “Legalese”) quello che sta succedendo nel mondo bancario, in modo che tu possa ragionare con più chiarezza sulle mosse da fare per tutelare i tuoi interessi.

Ma prima di tutto ciò

Mi presento:

Mi chiamo Andrea Gamberi e, assieme alla mia squadra, “coltello tra i dentilottiamo ogni giorno per risolvere i problemi di soldi delle persone che hanno debiti con le Banche, con le Finanziarie e con ex-Equitalia.

Sono anche autore del libro Bestseller Negoziare con la Banca.

Partiamo dal motivo ti tutto questo casino:

– Il Modello A.B.I. del 2003 –

A fine del 2002 l’Associazione Bancaria Italiana (A.B.I.) si sedeva al tavolo delle trattative con alcune organizzazioni di tutela dei consumatori per discutere il contenuto di uno schema che gli Istituti di Credito avrebbero dovuto rispettare quando fossero stati chiamati a stipulare dei contratti di fideiussione.

A marzo 2003 questo schema era pronto e l’A.B.I. lo inviava alla Banca d’Italia per permetterle di controllare il documento ed esprimere le sue valutazioni in merito allo stesso.

Le Fideiussioni al centro del mirino erano quelle “omnibus

Lo schema studiato dall’A.B.I. si riferiva alle c.d. “Fideiussioni Omnibus“, cioè quei contratti in cui la garanzia del fideiussore verso la Banca, e nei confronti del debitore, si estende a TUTTI gli impegni economici che quest’ultimo ha preso e prenderà nei confronti dell’Istituto di Credito.

Impegni economici non solo esistenti al momento della firma della garanzia, MA anche relativi ad operazioni future tra la Banca e il debitore principale.

Che cosa vuol dire?

Diciamo che hai firmato una “Fideiussione Omnibus” a favore di tuo figlio per permettergli di comprare casa.

Dopo un po’ di tempo la persona che hai garantito (che in questo esempio è tuo figlio) estende il mutuo chiedendo altri soldi alla Banca.

A questo punto potresti essere chiamato a rispondere ANCHE dei soldi in più che lui ha preso (e di cui tu, magari, non sai nulla).

La Banca d’Italia non ci ha visto chiaro

Dopo aver iniziato a verificare la documentazione inviata dall’A.B.I., la Banca d’Italia si è accorta che qualche cosa non andava: c’era il dubbio che quello schema potesse essere utilizzato dagli Istituti di Credito per “fare cartello” e limitare la concorrenza a danno dei consumatori, e così, a fine 2003, ha dato inizio ad un’istruttoria che si è conclusa solo nel 2005 con l’emissione del Provvedimento n.55 del 2 maggio 2005.

In quel documento ufficiale la Banca d’Italia sosteneva che il modello A.B.I. del 2003 poteva essere lesivo della concorrenza (in virtù della Legge Antitrust).

Il problema sta in alcune clausole presenti nel modello A.B.I. del 2003

Di tutti e tredici gli articoli di cui si componeva il modello A.B.I., solo le clausole 2, 6 e 8 erano sotto accusa.

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Ecco cosa dicevano quegli articoli:

– Art. 2 “Annullamento, inefficacia e revoca dei pagamenti”:

“il fideiussore si impegna a rimborsare alla banca le somme che dalla banca stessa fossero state incassate in pagamento di obbligazioni garantite e che dovessero essere restituite a seguito di annullamento, inefficacia o revoca dei pagamenti stessi, o per qualsiasi altro motivo”.

– Art. 6 “responsabilità del fideiussore”:

“i diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i tempi previsti, a seconda dei casi, dall’art. 1957 c.c., che si intende derogato”;

– Art. 8: “invalidità dell’obbligazione garantita”

“qualora le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide, la fideiussione garantisce comunque l’obbligo del debitore di restituire le somme allo stesso erogate”.

Dalla creazione del modello A.B.I. all’emanazione di questo Provvedimento erano passati 2 anni.

In quel lasso di tempo lo schema incriminato era stato utilizzato da molte Banche italiane e, di conseguenza, la cosa era diventata scottante.

Per una decina di anni tutto tace… poi le prime sentenze

Le prime sentenze che parlavano del problema evidenziato dalla Banca d’Italia sono del 2013.

Inizialmente i Giudici ritenevano che fossero nulli (e quindi inapplicabili) solo i 3 articoli che abbiamo visto sopra mentre il resto della fideiussione veniva considerata valida (quindi rimaneva in piedi).

Poi qualche Magistrato ha iniziato a pensare che il vizio potesse estendersi a TUTTO il contratto (quindi rendendo nulla e inapplicabile TUTTA la fideiussione) e, di conseguenza, sono uscite sentenze che sostenevano questo punto di vista.

E, siccome SIAMO IN ITALIA, e niente può essere mai semplice, sono iniziati una serie di battibecchi tra avvocati, magistrati e Banche per cercare di capire come interpretare in modo corretto la Legge in riferimento a quei contratti: contratti che erano stati sottoscritti da centinaia di migliaia di persone.

Alla fine siamo arrivati al 30 Aprile 2021

In questa data la prima sezione della Cassazione Civile, con Ordinanza n. 11486, rimetteva la palla della decisione su tutto questo casino alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (il massimo Organo italiano in tema di interpretazione della Legge).

Non era più tollerabile che lo stesso tipo di problema potesse essere risolto da ogni Magistrato a seconda della propria volontà e del proprio pensiero: questo dava vita a sentenze contrastanti e ad una grande confusione sull’argomento.

Finalmente abbiamo una linea guida

Con la sentenza n. 41994 del 30 Dicembre 2021, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito una linea guida per tutti i Giudici chiamati a decidere in merito alla validità (o meno) di una fideiussione viziata dai problemi di cui sopra.

Dopo 8 mesi di ragionamenti, i Magistrati delle Sezioni Unite hanno deciso che:

Le Fideiussioni restano valide. Vanno eliminati SOLO quegli articoli che violano la Legge Antitrust.

Una doccia molto fredda per tutti quelli che stanno tentando la sorte in Tribunale per cercare di cancellare le garanzie date per il debito di un’altra persona.

Fino ad oggi, infatti,

in molti si sono venduti la pelle dell’orso prima di averlo catturato.

Fino al 30 Dicembre 2021 in molti ti vendevano l’illusione di una facile vittoria contro la Banca.

Una rivisitazione della storia di Davide contro Golia nella quale tu uscivi vittorioso dal Tribunale senza più il peso della fideiussione che avevi dato all’Istituto di Credito.

Fino al 30 Dicembre 2021 tu compravi la speranza di una vita senza più il peso dei debiti.

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E questa speranza la pagavi molto cara.

Con quella sentenza è cambiato tutto.

Avventurarsi per le Aule di Giustizia con la speranza di smantellare la fideiussione data a garanzia del debito di un’altra persona, armato solo di vecchie sentenze emesse da Tribunali Ordinari quando, ormai, esiste una recentissima pronuncia a Sezioni Unite sull’argomento, è pura FOLLIA!

I Magistrati di tutti i Tribunali saranno costretti ad uniformare il loro punto di vista sulla questione a quello fornito dalla Corte di Cassazione (lo scopo di quel tipo di sentenze è proprio quello di fare da linea guida per gli altri Giudici).

Quelle fideiussioni verranno considerate valide e saranno solo eliminati dal contratto gli articoli dichiarati illegittimi.

La mia opinione su tutta questa storia:

Per prima cosa condivido la tua indignazione nei confronti del mondo bancario.

Da esperto, leggendo quei tre articoli che l’A.B.I. aveva inserito nel proprio modello, ti posso assicurare che si capisce bene la volontà di metterla in quel posto a chi avesse sottoscritto quel tipo di contratto.

Questo giustifica una Causa Legale contro la Banca?

Secondo me NO.

Con quello che hanno stabilito i Giudici della Corte di Cassazione, il rischio di spendere un mucchio di tempo e di soldi per ritrovarti, alla fine, con in mano un pugno di mosche, è molto alto.

Non sono dell’idea di sprecare tempo e soldi percorrendo strade che non portano da nessuna parte.

Mi piace avere il controllo del mio destino e, quando ti metti nelle mani di un Giudice, questo controllo NON lo hai perché sarà LUI (e non tu) a decidere della tua vita.

Se, però, tu la pensi diversamente da me, sei liberissimo di tentare la sorte in Tribunale.

Che Dio ti assista!

Devi scegliere con attenzione DA CHI farti aiutare per risolvere i tuoi guai

Se vuoi essere certo di risolvere un problema (e di non peggiorare la tua situazione), DEVI sempre farti aiutare da qualcuno che sia esperto nella sua risoluzione.

Lo so che sembra un gioco di parole ma non lo è.

Quando decidi di muovere guerra alla Banca, soprattutto se vuoi farlo dentro le Aule di un Tribunale, DEVI farti aiutare da un professionista che faccia questa cosa tutti i giorni e che abbia già ottenuto delle vittorie contro gli Istituti di Credito.

Se ti metterai nelle mani del primo avvocato che ti capita davanti, anche se lo conosci da anni o è tuo amico, rischi di perdere tutto quello che hai e di trovarti in mezzo ad una strada e alla canna del gas.

Il motivo di questa mia affermazione è molto semplice:

Gli avvocati delle Banche hanno maturato anni di esperienza e centinaia (se non migliaia) di cause vinte in Tribunale. Se vuoi avere almeno una possibilità di risolvere i tuoi problemi di soldi, devi metterti anche tu nelle mani di chi ha la stessa esperienza della tua controparte.

Quindi non puoi affidare la tua vita a chi, in Banca, c’è entrato dentro solo per depositarci il proprio denaro.

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Non aspettare: fai qui e ora il primo passo per risolvere il problema dei debiti definitivamente e tornare finalmente a vivere in serenità.

Che cosa devo fare se ho firmato una fideiussione?

Per prima cosa devi controllare se quella che hai sottoscritto sia una “Fideiussione Omnibus” oppure no.

Se lo è, allora devi recuperare TUTTA la documentazione che riguarda quella fideiussione (il contratto che hai firmato, tutte le lettere che la Banca ti potrebbe aver mandato a casa, ecc).

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Poi devi confrontare il documento che hai tu con il modello A.B.I. del 2003 (che ti metto qui sotto in modo che tu lo possa scaricare).

Se i due documenti coincidono, allora prendi tutto quello che hai trovato e portalo da un professionista esperto della materia che possa darti il SUO punto di vista sulla questione e che possa indicarti la strada migliore per raggiungere il TUO obiettivo.

Ricapitolando:

In materia Bancaria le Fideiussioni Omnibus hanno creato un sacco di confusione.

A oltre 16 anni da quando sono iniziati i primi problemi in merito a questa questione, solo di recente si è avuta una linea guida che i Giudici dovranno seguire quando si troveranno di fronte a quel tipo di problema.

E questa linea guida stabilisce che, anche se la fideiussione che hai firmato alla Banca era una di quelle viziate dai problemi evidenziati dalla Banca D’Italia, questa rimane valida mentre vengono meno SOLO gli articoli considerati illeciti.

Secondo me non ha molto senso spendere una montagna di soldi e tempo in Tribunale per ottenere la cancellazione di 3 soli articoli… articoli che, comunque, non potranno essere utilizzati dalla tua controparte perché definiti illeciti.

Ad ogni modo devi sempre tenere a mente che, per lottare in Tribunale contro una Banca, devi scegliere molto bene il tuo “campione”. Se sceglierai un “brocco o un professionista che pensa solo a staccarti la sua parcella senza tenere in considerazione i tuoi obiettivi, non avrai molte speranze di uscirne vincitore.

Concludendo:

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