“Come funziona il pignoramento dello stipendio?”

Questa è la domanda che mi ha fatto Lucia qualche mese fa mostrandomi i documenti che aveva ricevuto dal Tribunale.

Chi sono io per darti (e darle) questa risposta?

Mi presento:

Mi chiamo Andrea Gamberi e, assieme alla mia squadra, “coltello tra i dentilottiamo ogni giorno per risolvere i problemi di soldi delle persone che hanno debiti con le Banche, con le Finanziarie e con ex-Equitalia.

Sono anche autore del libro Bestseller Negoziare con la Banca.

E’ una domanda molto comune:

Parlando con le persone in difficoltà economica mi accorgo molto spesso che questi hanno solamente “sentito dire” del pignoramento dello stipendio ma NON sanno veramente come funziona.

Così come tante altre persone, anche Lucia credeva che lo stipendio fosse pignorabile solo nel limite di 1/5 della busta paga e che NON potesse essere fatto in presenza di stipendi molto bassi.

Come nel suo caso.

Nulla di più falso.

Il Pignoramento dello stipendio: un mezzo per uno scopo.

Il pignoramento dello stipendio è, per prima cosa, un mezzo attraverso il quale il tuo creditore cerca di ottenere il pagamento del tuo debito.

Può essere anche usato dal creditore come una leva psicologica per farsi pagare da te.

All’atto pratico è una delle voci che rientrano nei cinque parametri che il creditore valuta quando deve decidere in merito ad una tua proposta di stralcio del debito.

Questo è quello che ho detto a Lucia quando mi ha chiesto di saperne di più.

Che cosa vedremo in questo articolo?

Inizialmente ti spiegherò come funziona il meccanismo del pignoramento dello stipendio.

Fatto ciò, andremo a vedere quali sono i cinque miti a lui associati e li andremo a sfatare assieme.

Ricordati sempre che se vuoi risolvere un problema devi prima partire dal farti qualche domanda.

Quindi presta molta attenzione alle domande che farò qui di seguito.

Detto ciò, rispondo alla domanda iniziale:

Come funziona il pignoramento dello stipendio?

Il pignoramento dello stipendio è stato pensato per permettere al creditore di riuscire ad ottenere il pagamento di quanto gli è dovuto.

Questo non vuol dire, però, che il debitore non debba essere tutelato.

Per permettere al debitore di poter condurre una vita dignitosa, la Legge impone al creditore di poter aggredire solamente le somme che superano il c.d. “limite del minimo vitale”.

Che cos’è il “limite del minimo vitale”?

Il “limite del minimo vitale” si ha quando, nonostante siano state pignorate delle somme al debitore, quest’ultimo può, comunque, continuare a vivere dignitosamente.

Questo limite “vitale” pignorabile è stato fissato nella misura di 1/5 della busta paga percepita dal debitore.

Quello del “minimo vitale” NON è l’unico criterio in base al quale viene determinato l’ammontare del pignoramento (come vedremo in seguito).

I due modi in cui il pignoramento può essere fatto:

Il pignoramento della retribuzione può avvenire in due modi differenti:

  1. in busta paga;
  2. direttamente sullo stipendio accreditato in banca.

La modalità con cui avverrà il pignoramento è indicata nel c.d. “atto di notifica” che arriverà all’interno delle “buste verdi” del Tribunale.

In quel documento il debitore potrà verificare se c’è l’indicazione del datore di lavoro (e, quindi il pignoramento si avrà in busta paga) oppure dell’istituto bancario (o della Posta) di cui si è clienti (e, di conseguenza, il pignoramento avverrà una volta che i soldi saranno finiti sul conto).

A Lucia era stato fatto direttamente sulla busta paga e, quindi, con la prima modalità che abbiamo visto.

Come funziona il pignoramento dello stipendio quando viene effettuato direttamente IN BUSTA PAGA?

Innanzi tutto il pignoramento dello stipendio viene notificato direttamente presso il datore di lavoro.

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Quest’ultimo deve, come prima cosa, comunicare al creditore un rendiconto della situazione economica del suo dipendente.

In parole povere… deve comunicare al creditore QUANTO guadagna il suo dipendente.

A questo punto, debitore e creditore saranno chiamati a comparire in udienza di fronte ad un Giudice.

Quando saranno davanti al Magistrato quest’ultimo verificherà le richieste del creditore sono corrette o meno.

Una volta verificata la correttezza delle pretese del creditore, il Giudice autorizzerà il pignoramento dello stipendio, che sarà trattenuto nella misura di 1/5 dell’importo netto (o di un importo minore in caso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).

Il pignoramento dello stipendio viene meno con la cessazione del rapporto lavorativo.

Se il dipendente, dopo aver perso il lavoro, viene assunto da un’altra azienda, la notifica va presentata nuovamente e la procedura si ripete.

Come funziona, invece, il pignoramento dello stipendio quando viene effettuato direttamente sul CONTO CORRENTE?

La procedura del pignoramento dello stipendio notificato alla Banca è la stessa di quella per il datore di lavoro, cambiano però i limiti.

Con il PRIMO atto di pignoramento NON si possono aggredire le somme depositate sul conto corrente se sono inferiori di tre volte rispetto al c.d. “assegno sociale”.

Prestami la massima attenzione perché quello che sto per dirti è importante.

Facciamo un esempio:

Per l’anno 2019, il c.d. “assegno sociale” ammontava a 457,99€ euro.

Visto che il pignoramento NON si può fare per importi inferiori a tre volte l’assegno sociale avremo che:

457,99 x 3 = 1.373,97 euro

Per l’anno 2019 il pignoramento potrà riguardare solamente gli importi superiori a 1.373,97 euro.

Per questa ragione, l’ammontare del massimo pignorabile viene stabilito di anno in anno, in base alle variazioni dell’assegno sociale.

Ad esempio, se sul conto corrente ci sono 5.000 euro legati alla retribuzione da dipendente, con il primo atto di pignoramento se ne possono pignorare solamente 3.655.79.

Un piccolo “trucchetto” per mettersi al riparo dal pignoramento sul conto corrente

Al lavoratore, per mettersi al riparo da questo tipo di pignoramento, basterà lasciare sul conto corrente un importo inferiore ai 1.373,97 euro (pari al triplo del valore del c.d. “assegno sociale”).

Quanto appena detto vale, però, solamente per il PRIMO pignoramento effettuato.

Dai successivi accrediti di stipendio, infatti, per il pignoramento torna a valere la regola di 1/5 dell’importo totale e netto.

Riprendendo l’esempio fatto sopra, se un dipendente percepisce 1.000 euro al mese di busta paga ed ha un conto corrente con 5.000 euro, con il primo atto di pignoramento il creditore potrà pignorare solamente 3.655.79 euro.

Dal successivo accredito dello stipendio (e fino a completa restituzione delle somme) il creditore potrà pignorare 200 euro.

Adesso, però, vediamo quali sono questi cinque falsi miti associati al pignoramento dello stipendio.

Mito no 1: Può essere pignorato solo 1/5 dello stipendio

FALSO

Il limite del quinto dello stipendio può essere derogato, sia in negativo che in positivo, in diversi casi:

Se, per esempio, il creditore che proceda a fare il pignoramento è l’Agenzia delle Entrate-Riscossione (ex Equitalia), quest’ultimo è soggetto ad altri limiti.

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione può pignorare:

  • 1/10 dello stipendio se l’importo dovuto dal debitore non supera i 2.500€;
  • 1/7 dello stipendio se l’importo dovuto dal debitore non supera i 5.000€;
  • 1/5 dello stipendio se l’importo dovuto dal debitore è superiore ai 5.000€.

Fai molta attenzione a questo passaggio:

Se i debiti sorgono per motivi diversi (per esempio derivano da un mutuo, dalle imposte e/o da alimenti non pagati ecc.) e i creditori fanno un  pignoramento in contemporanea tra loro, il limite di pignorabilità dello stipendio si può elevare da 1/5 fino a 1/2 della busta paga.

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NOTA BENE, però, questa eventualità è molto rara in quanto devono sussistere contemporaneamente cause per imposte, alimenti, debiti commerciali, e così via.

Mito no 2: Il mio stipendio è già stato pignorato, nessuno può pignorarmelo ancora

FALSO

Che cosa accade se più creditori aggrediscono lo stipendio del loro debitore?

La Legge stabilisce che quando vengono notificati più pignoramenti nello stesso momento, si procede con il saldo del credito in maniera progressiva, ovvero il secondo creditore riceve quanto gli spetta solo DOPO che sono stati saldati tutti i crediti del primo. E così via.

In poche parole: il secondo creditore si mette in coda e aspetta il suo turno per poter aggredire parte del tuo stipendio.

In conseguenza di ciò il Giudice autorizzerà il pignoramento dello stipendio “in accodo” (ovvero un creditore dopo l’altro).

Quindi, per fare un esempio:

Ho un debito di 1.000 euro con Tizio e di 2.000 euro con Caio.

Tizio agisce prima di Caio e mi pignora lo stipendio di 1.000 euro al mese che percepisco.

Senza considerare le spese legali che dovrei pagare oltre il netto che devo restituire ai miei due creditori e considerando che sul mio conto corrente non c’è liquidità, per cinque mesi Tizio pignorerà 200 euro.

Subito dopo sarà il turno di Caio che pignorerà la stessa somma di Tizio ma per 10 mesi.

Alla “fine dei giochi” il pignoramento dello stipendio sarà durato in totale 15 mesi.

Ora…  qui le somme sono piccole ma il problema aumenta di molto quando si parla di pignoramenti di stipendi per debiti non pagati derivanti da mutui e/o “cartelle Equitalia”.

In questi casi il debitore potrebbe essere costretto a pagare a vita il proprio debito se non trova un modo di risolvere alla radice il problema.

Questo era proprio il problema di Lucia a cui, dopo la perdita del suo precedente lavoro, era rimasto un mutuo da pagare che non si poteva più permettere con quello che guadagnava quando l’ho conosciuta.

Che cosa succede se, per esempio, tra i creditori ci sono l’Agenzia delle Entrate Riscossione, la Banca e una Finanziaria?

Questo è il caso che abbiamo analizzato nel Mito n.1.

Come abbiamo detto sopra, se, ad esempio, una persona è debitrice nei confronti di una finanziaria (crediti privati) ma allo stesso tempo anche dello Stato (crediti “pubblici”), il pignoramento complessivo può superare il limite di 1/5 ma lo stipendio garantito deve essere di almeno LA METÀ.

Mito no 3: Il mio stipendio è molto basso quindi non pignorabile

FALSO

Non esistono stipendi non pignorabili, anche se di ammontare molto basso.

Su questo punto Lucia era molto confusa…

“Andrea ma non conta niente il discorso di prima sull’assegno sociale?”

Il discorso fatto in precedenza sull’assegno sociale moltiplicato per tre vale per i pignoramenti sul conto corrente NON per quelli fatti direttamente presso il datore di lavoro.

Per esempio, se la retribuzione mensile del debitore è di 300 euro, il pignoramento consentito dalla Legge ammonterà a 60 euro/mese.

Quindi, una volta che si sarà proceduto al calcolo del c.d. “minimo vitale” (nell’esempio di cui sopra tale importo è pari a 240 euro), lo stipendio può essere pignorato per tutta la parte restante (60 euro).

Mito no 4: Il calcolo del quinto va fatto sul valore lordo della busta paga

FALSO

La legge stabilisce che lo stipendio NON possa essere pignorato OLTRE il limite di 1/5. Tale calcolo deve essere effettuato sull’IMPORTO NETTO percepito e NON su quello lordo, come in molti pensano.

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E qui c’era un errore nel documento che aveva in mano Lucia.

L’importo richiesto era stato calcolato sul lordo del suo stipendio e non sul netto (come vuole la Legge).

Mito no 5: Il T.F.R. non può essere pignorato

FALSO

Anche il T.F.R. del dipendente può essere oggetto di pignoramento, ma sempre nel limite di 1/5 dell’importo netto totale.

Riassumendo:

In questo articolo abbiamo visto come funziona il pignoramento dello stipendio.

Abbiamo capito che questo può essere fatto direttamente presso il datore di lavoro o sul conto corrente del dipendente.

In quest’ultimo caso è importante ricordarsi che il minimo vitale non è pignorabile.

Abbiamo anche visto qualche piccolo “trucchetto” per limitare i danni e i cinque miti associati a questo argomento.

Nello specifico, una volta che abbiamo sfatato i predetti miti, ora sappiamo che:

  1. possono essere pignorati importi maggiori o minori del quinto dello stipendio;
  2. lo stesso stipendio può essere aggredito da più creditori; questi si metteranno in coda per ottenere quanto gli devi;
  3. anche stipendi molto bassi possono essere pignorati;
  4. il calcolo della quota pignorabile va fatto sull’importo netto dello stipendio;
  5. anche il T.F.R. può essere pignorato (ma sempre nella quota di 1/5).

E alla fine, che cosa è successo a Lucia?

Ci siamo opposti al pignoramento.

Abbiamo guadagnato abbastanza tempo da riuscire a predisporre una strategia per aiutare Lucia a risolvere i suoi problemi.

Abbiamo raccolto un pò di denaro tra parenti e amici e abbiamo stralciato il suo debito residuo di circa il 70%.

Ora Lucia ha ricominciato a dormire di notte.

Ma tutto questo viaggio è partito da una semplice domanda:

“come funziona il pignoramento dello stipendio?”

Concludendo:

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